Art. 11.

                    Formazione della graduatoria

    1.  Espletate  le  prove del concorso, la commissione formera' la
graduatoria con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da
ciascun candidato.
    2.  Il  punteggio  finale  per la formazione della graduatoria e'
dato  dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte,
del  punteggio  attribuito  ai  titoli e del voto ottenuto alla prova
orale.
    3.  I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati
a  far  pervenire  al  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento della
pubblica  sicurezza  - Direzione centrale per le risorse umane, entro
il  termine  perentorio  di  venti  giorni  dal  giorno  in cui hanno
ricevuto  il  relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei
titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli
di  precedenza  e  di  preferenza  nella  nomina, gia' indicati nella
domanda di partecipazione al concorso.
    4.  I  documenti  indicati  ai precedenti commi 3 e 4 che saranno
presentati o perverranno dopo il termine di venti giorni, non saranno
valutati anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro
mezzo entro il termine medesimo.
    5.  Con  decreto  ministeriale,  riconosciuta  la regolarita' del
procedimento,  sara'  approvata  la  graduatoria di merito e verranno
dichiarati  i  vincitori  del  concorso.  La graduatoria del concorso
sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero
dell'interno  e  di  tale  pubblicazione verra' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    6.  Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera' il
termine,   rispettivamente  di  giorni  sessanta  e  centoventi,  per
eventuali impugnative al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi
della  legge  6 dicembre  1971,  n. 1034,  ovvero al Presidente della
Repubblica,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.