Art. 11. Formazione della graduatoria 1. Espletate le prove del concorso, la commissione formera' la graduatoria con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. 2. Il punteggio finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del punteggio attribuito ai titoli e del voto ottenuto alla prova orale. 3. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. 4. I documenti indicati ai precedenti commi 3 e 4 che saranno presentati o perverranno dopo il termine di venti giorni, non saranno valutati anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. 5. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso. La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera' il termine, rispettivamente di giorni sessanta e centoventi, per eventuali impugnative al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.