Art. 3.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  i candidati devono essere in
possesso,   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione,  dei  seguenti
requisiti:
      a) essere cittadino italiano;
      b) godere dei diritti politici;
      c) possedere   le   qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
      d) avere  l'idoneita' psico-fisica all'espletamento dei compiti
professionali  nonche'  i requisiti attitudinali indicati dall'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259;
      e) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi  e  non  esser  stato  sottoposto  a  misure  di  sicurezza o
prevenzione;
      f) essere  in  possesso  del diploma di laurea specialistica in
medicina  e  chirurgia,  od  altro  diploma  di  laurea specialistica
dichiarato   equipollente,  conseguito  presso  un'universita'  della
Repubblica  italiana o presso un istituto di istruzione universitaria
equiparato;
      g) essere  in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio della
professione di medico-chirurgo;
      h) essere   iscritto  all'albo  professionale  dell'ordine  dei
medici-chirurghi;
      i) per  i  candidati  di  sesso  maschile, essere in regola nei
riguardi  degli obblighi di leva e non esser stati ammessi a prestare
servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
      j)  non  esser  stato  espulso  dalle  Forze  armate, dai corpi
militarmente  organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato
dall'impiego   per   persistente   insufficiente  rendimento,  ovvero
decaduto  da  un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera  d),  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
      k)   non  essere  stato  espulso  da  un  corso  di  formazione
finalizzato  all'immissione  nel  ruolo  dei  direttivi  medici della
Polizia di Stato.
    2.   L'amministrazione   provvedera'  d'ufficio  ad  accertare  i
requisiti  di  moralita'  e  condotta  dei  candidati e gli ulteriori
requisiti  richiesti  per  la  partecipazione al concorso, nonche' le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
    3.  Per  difetto  dei  requisiti di cui al precedente comma sara'
disposta,  con  decreto  motivato,  l'esclusione  del  candidato  dal
concorso.