Art. 3. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) godere dei diritti politici; c) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) avere l'idoneita' psico-fisica all'espletamento dei compiti professionali nonche' i requisiti attitudinali indicati dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259; e) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione; f) essere in possesso del diploma di laurea specialistica in medicina e chirurgia, od altro diploma di laurea specialistica dichiarato equipollente, conseguito presso un'universita' della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato; g) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; h) essere iscritto all'albo professionale dell'ordine dei medici-chirurghi; i) per i candidati di sesso maschile, essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non esser stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile; j) non esser stato espulso dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; k) non essere stato espulso da un corso di formazione finalizzato all'immissione nel ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato. 2. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i requisiti di moralita' e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma sara' disposta, con decreto motivato, l'esclusione del candidato dal concorso.