Art. 4. Domande di partecipazione 1. Le domande di partecipazione al concorso andranno redatte, a pena di inammissibilita', sugli appositi moduli "Mod. 3A S.C. P.S." reperibili presso le questure e dovranno essere presentate esclusivamente alla questura della provincia di residenza perentoriamente entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Le domande potranno anche essere inviate, esclusivamente alla questura della provincia di residenza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'avviso di ricevimento dovra' esser conservato dal candidato almeno fino al giorno in cui sosterra' la prova scritta. 2. Qualora la domanda di partecipazione venga spedita a mezzo di raccomandata, andra' riportato sulla busta, sul tagliando di spedizione e sull'avviso di ricevimento il seguente codice concorso: ME 031. 3. I candidati dovranno dichiarare nella domanda: a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile; b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) il comune presso le cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico; f) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione del voto riportato, della data del conseguimento e dell'universita' o istituto che lo ha rilasciato; g) il possesso dell'abilitazione professionale nonche' l'ordine professionale al quale sono iscritti e la data di iscrizione all'albo; h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 9, comma 7, del presente bando, a scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo; a tal fine il candidato dovra' utilizzare lo spazio riservato alle annotazioni integrative del "Mod. 3A S.C. P.S."; i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, specificando di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile; j) servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego. 4. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata direttamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio concorsi, Divisione II, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma. 5. I candidati che intendano concorrere ai posti riservati, di cui al precedente art. 1, secondo comma, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti. Qualora concorrano ai posti di cui alla lettera c) del precedente art. 1, dovranno altresi' indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendano sostenere le prove d'esame. 6. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di precedenza e preferenza - a parita' di punteggio - di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che s'intendano far valere. Tale indicazione dovra' essere riportata nello spazio riservato alle annotazioni integrative del citato "Mod. 3A S.C. P.S.". Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale. 7. I candidati dovranno indicare su un foglio allegato al predetto "Mod. 3A S.C. P.S." utilizzato per la domanda di partecipazione, i titoli che intendano far valere, ai fini della determinazione del punteggio di merito, tra quelli previsti dal successivo art. 5. 8. I candidati dovranno apporre, a pena di nullita', la propria firma in calce alla domanda. 9. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per il caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, ne' per gli eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.