Art. 5.

                    Titoli ammessi a valutazione

    1.  Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
      a) laurea in medicina e chirurgia:
        a) da 91 a 110 - punti 0,25 per ogni punto;
           110 con lode - punti 6,00 per ogni punto;
      b) abilitazione   all'esercizio  della  professione  di  medico
chirurgo in relazione al punteggio conseguito:
        a) da 80/110 a 95/110 - punti 0,90 per ogni punto;
        b) da 95,01/110 a 110/110 - punti 3,00 per ogni punto;
      c) incarichi   e   servizi   prestati   presso  amministrazioni
pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza  e  beneficenza,  enti  assicurativi di diritto pubblico),
sino ad un massimo di punti 1,50;
      d) incarichi  di  docenza di livello universitario fino a punti
4,50;
      e) specializzazioni  conseguite  con  punteggio  rapportato  in
centesimi, sino ad un massimo di punti 4,50;
      f) superamento  di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino
a punti 1,60;
      g) corsi  di  aggiornamento  e  di  qualificazione fino a punti
1,90;
      h) pubblicazioni, fino a punti 7.
    2.  La  valutazione dei titoli di cui al presente articolo verra'
effettuata  nei confronti dei candidati che avranno superato le prove
scritte  e  il  relativo  punteggio verra' reso noto agli interessati
prima   dell'effettuazione  della  prova  orale.  La  valutazione  e'
limitata  ai  titoli  posseduti  alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
    3.  Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano
i seguenti criteri:
      a) i  servizi  della  stessa  natura, ai fini del punteggio, si
sommano tra loro, purche' non siano contemporanei;
      b) le  frazioni  di un anno sono valutate al semestre compiuto,
escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;
      c) tra   due  o  piu'  servizi  contemporanei  verra'  valutato
soltanto quello piu' favorevole al candidato.
    4. Non e' assegnato alcun punteggio:
      a) ai   servizi   e   titoli   anteriori   alla  laurea  e  per
l'espletamento  o  il conseguimento dei quali non sia necessariamente
richiesta la laurea;
      b) alle attestazioni di buon servizio;
      c) alle attivita' svolte in istituti sanitari non dipendenti da
enti  pubblici  ed  a  quelle  inerenti  all'esercizio  della  libera
professione;
      d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non
risulti che siano stati effettivamente disimpegnati.
    5.  L'amministrazione  si  riserva di effettuare idonei controlli
sul   contenuto   delle   eventuali   dichiarazioni   sostitutive  di
certificazioni  o  degli atti di notorieta' di cui agli articoli 46 e
47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.