Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
      a) titolo di studio previsto dal successivo art. 3;
      b)  essere  di  lingua  madre  spagnola,  con cio' intendendosi
cittadini  italiani  o  stranieri  che  per  derivazione  familiare e
vissuto   linguistico   abbiano   la   capacita'  di  esprimersi  con
naturalezza nella lingua di appartenenza;
      c)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre a visita medica di controllo i vincitori, in base alla
normativa vigente;
      d)  essere  in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
      e)  non  essere  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo (se
cittadino italiano);
      f)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadino straniero);
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale,  ai  sensi  dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      f)   avere   adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  (se
cittadino straniero);
    2.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione.
    3.   I   candidati  sono  ammessi  con  riserva  alla  selezione.
L'amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalla  selezione  per  difetto dei requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.