Art. 5. Prove di esame e valutazione dei titoli 1. Le prove di esame avranno luogo a Genova e tenderanno ad accertare l'attitudine dei candidati a svolgere l'attivita' di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti. Esse consisteranno: nella discussione dei titoli presentati dal candidato; in una prova didattica volta ad accertare quanto sopra indicato, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo, estratto a sorte fra i tre proposti dalla Commissione. 2. Il punteggio complessivo e' pari a 60 punti cosi' suddiviso: 15 punti per la discussione dei titoli; 30 punti per la prova didattica; 5 punti per la valutazione dei titoli. 3. Le prove di esame sopra indicate si ritengono superate con una votazione, rispettivamente, di almeno 10,5/15 e 21/30. 4. Il punteggio finale e' formato sommando al punteggio attribuito ai titoli le votazioni conseguite nelle prove. 5. Sono valutabili le seguenti tipologie di titoli purche' corrispondenti alle attivita' lavorative previste per i collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre: attivita' didattica presso pubbliche amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici stranieri ovvero presso istituzioni private italiane o straniere, fino ad un massimo di punti 5; corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, fino ad un massimo di punti 5; altri titoli a discrezione della commissione, fino ad una massimo di punti 5. 6. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, precede le prove di esame. 7. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli interessati mediante affissione all'albo del rettorato e nella sede degli esami prima dell'effettuazione delle prove di esame. 8. Il diario delle prove sara' comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima dell'inizio delle medesime. 9. La comunicazione dei risultati delle prove verra' data mediante affissione di apposito avviso all'albo del rettorato e nella sede degli esami. 10. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono essere muniti di documento di identita' o di riconoscimento valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validita' l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.