Art. 5.

               Prove di esame e valutazione dei titoli

    1.  Le  prove  di  esame  avranno  luogo a Genova e tenderanno ad
accertare  l'attitudine  dei  candidati  a  svolgere  l'attivita'  di
collaborazione  all'apprendimento  delle  lingue  straniere  da parte
degli studenti. Esse consisteranno:
      nella discussione dei titoli presentati dal candidato;
      in   una  prova  didattica  volta  ad  accertare  quanto  sopra
indicato,  su  tema  da assegnarsi con 24 ore di anticipo, estratto a
sorte fra i tre proposti dalla Commissione.
    2. Il punteggio complessivo e' pari a 60 punti cosi' suddiviso:
      15 punti per la discussione dei titoli;
      30 punti per la prova didattica;
      5 punti per la valutazione dei titoli.
    3. Le prove di esame sopra indicate si ritengono superate con una
votazione, rispettivamente, di almeno 10,5/15 e 21/30.
    4.   Il   punteggio  finale  e'  formato  sommando  al  punteggio
attribuito ai titoli le votazioni conseguite nelle prove.
    5.  Sono  valutabili  le  seguenti  tipologie  di  titoli purche'
corrispondenti alle attivita' lavorative previste per i collaboratori
ed esperti linguistici di lingua madre:
      attivita'    didattica    presso   pubbliche   amministrazioni,
istituzioni  ed  enti  pubblici  stranieri  ovvero presso istituzioni
private italiane o straniere, fino ad un massimo di punti 5;
      corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, fino
ad un massimo di punti 5;
      altri  titoli  a  discrezione  della  commissione,  fino ad una
massimo di punti 5.
    6.  La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
precede le prove di esame.
    7. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati  mediante  affissione all'albo del rettorato e nella sede
degli esami prima dell'effettuazione delle prove di esame.
    8.  Il  diario  delle prove sara' comunicato ai singoli candidati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni
prima dell'inizio delle medesime.
    9.  La  comunicazione  dei  risultati  delle  prove  verra'  data
mediante affissione di apposito avviso all'albo del rettorato e nella
sede degli esami.
    10.  Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono  essere  muniti  di documento di identita' o di riconoscimento
valido.  In caso di esibizione di documenti non in corso di validita'
l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla
fotocopia  del  documento  che  i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.