Art. 7.

                Costituzione del rapporto di lavoro.

    1.  L'assunzione  in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e delle limitazioni di
cui  alle  leggi  finanziarie  nel  tempo vigenti. Stante la suddetta
condizione l'amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in
parola.
    2.  Il candidato dichiarato vincitore della selezione stipula con
l'Universita'  degli  studi  di  Genova  un  contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno.
    3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    4.  Il  vincitore  che  sia  cittadino  di Stato non appartenente
all'Unione  europea  dovra'  produrre  la  documentazione  attestante
l'ottemperanza agli adempimenti previsti dal testo unico n. 286/1998,
recante  le disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione,
e  dal  relativo  regolamento  di  attuazione (decreto del Presidente
della Repubblica 394/1999).
    5.  La  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data stabilita
comporta  l'immediata  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
    6.  Il  trattamento  economico  e  normativo  e'  contenuto nella
normativa  riguardante le procedure di reclutamento dei collaboratori
ed esperti linguisti di lingua madre citata in premessa.