Art. 9. Approvazione degli atti e della graduatoria di merito Al termine della procedura concorsuale il rettore con proprio provvedimento approvera' gli atti dei concorso e la relativa graduatoria di merito. La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle prove di esame, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8. La votazione complessiva sara' data dalla sommatoria risultante dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione riportata nella prova orale. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. Il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria sara' affissa all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Bari. La graduatoria di merito avra' una validita' di due anni a decorrere dalla data dei suddetto decreto di approvazione degli atti. Il succitato decreto sara' pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Bari. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i termini per le eventuali impugnative.