Art. 11. Prove scritte 1. Le prove scritte sono: a) stesura del progetto di un edificio destinato ad uso civile, comprensivo di disegni, relazione tecnica e computi; b) risposta a quattro quesiti concernenti l'applicazione pratica dei seguenti argomenti: elementi di diagnostica, restauro e consolidamento; sicurezza dei cantieri; costruzioni e tecnologia delle costruzioni; c) risposta a quattro quesiti concernenti i seguenti argomenti: esecuzione delle opere pubbliche e disciplina dell'appalto pubblico; contabilita' e collaudo dei lavori dello Stato. 2. Per lo svolgimento della prova scritta di cui al comma 1, lettera a), il candidato avra' a disposizione sei ore. Per lo svolgimento delle prove scritte di cui al comma 1, lettere b) e c), il candidato avra' a disposizione tre ore. 3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, ne' supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non e' consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comportera' l'immediata esclusione dal concorso. La Commissione puo' disporre l'eventuale consultazione di testi normativi messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni ovvero l'eventuale utilizzo di calcolatrici, tavole o altro materiale per specifiche prove. 4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Le prove scritte si intenderanno superate se il candidato avra' riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola prova.