Art. 11.

                            Prove scritte

    1. Le prove scritte sono:
      a) stesura del progetto di un edificio destinato ad uso civile,
comprensivo di disegni, relazione tecnica e computi;
      b)   risposta  a  quattro  quesiti  concernenti  l'applicazione
pratica  dei  seguenti argomenti: elementi di diagnostica, restauro e
consolidamento;  sicurezza  dei  cantieri;  costruzioni  e tecnologia
delle costruzioni;
      c) risposta a quattro quesiti concernenti i seguenti argomenti:
esecuzione  delle opere pubbliche e disciplina dell'appalto pubblico;
contabilita' e collaudo dei lavori dello Stato.
    2.  Per  lo  svolgimento  della  prova scritta di cui al comma 1,
lettera a),  il  candidato  avra'  a  disposizione  sei  ore.  Per lo
svolgimento  delle  prove scritte di cui al comma 1, lettere b) e c),
il candidato avra' a disposizione tre ore.
    3.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  i  candidati non
potranno  introdurre  nella  sala  di  esame testi di alcun tipo, ne'
supporti   elettronici   o  cartacei  di  qualsiasi  specie.  Non  e'
consentito   ai  candidati,  durante  le  prove,  di  comunicare,  in
qualunque  modo,  tra  loro.  L'inosservanza  di  tali  disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo
svolgimento  della  prova,  comportera'  l'immediata  esclusione  dal
concorso.  La  Commissione puo' disporre l'eventuale consultazione di
testi  normativi  messi  a  disposizione  per  tutti  i  candidati su
apposite  postazioni  ovvero  l'eventuale  utilizzo  di calcolatrici,
tavole o altro materiale per specifiche prove.
    4.  A  ciascuna  delle  prove  scritte e' attribuito un punteggio
massimo  di 20 punti. Le prove scritte si intenderanno superate se il
candidato  avra'  riportato  in  esse  un  punteggio  complessivo non
inferiore  a 42  punti  e  un  punteggio  non inferiore a 12 punti in
ciascuna singola prova.