Art. 12.

                        Prove orali e tecnica

    1.  I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le seguenti prove orali e tecnica:
      a)  un  colloquio  su  uno  degli argomenti di cui all'art. 11,
comma 1, lettera a);
      b)  un  colloquio  su  uno  degli argomenti di cui all'art. 11,
comma 1, lettera b);
      c)  un  colloquio  su  uno  degli argomenti di cui all'art. 11,
comma 1, lettera c);
      d) estimo;
      e) geometria piana e solida, trigonometria;
      f)  nozioni  di  diritto amministrativo e di diritto del lavoro
con  particolare  riferimento  alla normativa relativa alla sicurezza
sul lavoro;
      g)  nozioni  di  diritto  civile con particolare riferimento al
libro  terzo (della proprieta) e al libro quarto (delle obbligazioni)
del codice civile;
      h) lettura e traduzione di un brano scritto in lingua inglese o
francese  che  costituisce  la  base per successive domande e per una
conversazione;
      i)  prova  tecnica  mediante  l'utilizzo  di personal computer,
tendente  ad  accertare  la conoscenza del Software AUTOCAD 2000 e di
programmi  di videoscrittura (Microsoft Word ) e di gestione di fogli
elettronici (Microsof Excel).
    2.  A  ciascuna  delle  prove  orali  e  tecnica e' attribuito un
punteggio massimo di 10 punti.
    3.  Tali  prove  si intendono superate se il candidato riporta in
esse  un punteggio complessivo non inferiore a 63 punti e non meno di
6 punti in ciascuna prova.
    4.  I  candidati  che  ne  abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda  di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o piu'
prove  facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti:
inglese,   francese,  tedesco,  spagnolo,  ad  esclusione  di  quella
indicata per la prova orale obbligatoria di lingua straniera.
    5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu'  di  2  punti  e consiste nella lettura e traduzione di un breve
testo  scritto  che  costituisce la base per successive domande e per
una conversazione.