Art. 4.

                    Irricevibilita' delle domande

    1. Non sono prese in considerazione:
      a) le   domande   non  redatte  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 3,   comma 1;  sono  irricevibili  le  domande  non  redatte
sull'apposito  modulo o sulla fotocopia di questo, ovvero sulla copia
stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;
      b) le   domande   non  inviate  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo
di  raccomandata  con  avviso  di ricevimento ovvero posta celere con
avviso di ricevimento;
      c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
      d) le   domande   non  redatte  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 3,  comma 3; sono irricevibili le domande redatte a matita o
in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
      e) le  domande  spedite oltre il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
      f) le  domande  pervenute  oltre  il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.