Art. 17. Revisione della prova scritta La revisione dei lavori sara' eseguita dalla sottocommissione indicata dall'art. 7 lettera d). La sottocommissione medesima assegnera' ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi. I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, convocazione per le successive prove di concorso. I candidati ammessi con riserva alla prova scritta, riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, convocazione per le successive prove di concorso solo se risultati, nel frattempo, idonei alla visita medica di revisione. Gli aspiranti che, non riceveranno la convocazione per le prove di concorso di cui al successivo art. 18 entro il 5 agosto 2003, debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso. Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.