Art. 17.

                    Revisione della prova scritta

    La  revisione  dei  lavori  sara' eseguita dalla sottocommissione
indicata dall'art. 7 lettera d).
    La sottocommissione medesima assegnera' ad ogni elaborato scritto
un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
    Il  punto  di  merito  di ciascun candidato si ottiene sommando i
punti  attribuiti  dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per
il numero dei medesimi.
    Conseguono  l'idoneita'  i  candidati  che  abbiano  riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
    I   candidati  che  riportano  l'idoneita'  nella  prova  scritta
riceveranno  comunicazione  del  voto  conseguito  e,  nel  contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
    I  candidati  ammessi con riserva alla prova scritta, riceveranno
comunicazione  del  voto conseguito e, nel contempo, convocazione per
le  successive  prove  di  concorso solo se risultati, nel frattempo,
idonei alla visita medica di revisione.
    Gli  aspiranti  che, non riceveranno la convocazione per le prove
di  concorso  di  cui  al  successivo art. 18 entro il 5 agosto 2003,
debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.
    Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.