Art. 21.

                             Graduatoria

    La   graduatoria   unica   di   merito   sara'   compilata  dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera a).
    Saranno  iscritti  nella  graduatoria unica di merito i candidati
che  abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita' a tutte le fasi
concorsuali  di  cui  all'art. 1,  quarto  comma, ad esclusione delle
lettere g) ed h).
    La  graduatoria  del  concorso si ottiene maggiorando il punto di
merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti
di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova
scritta,  incrementato  degli eventuali punteggi ottenuti nella prova
di  efficienza  fisica, nelle prove facoltative di lingua straniera e
di informatica.
    A   parita'   di  merito,  saranno  osservate  le  norme  di  cui
all'art. 38,  sesto  comma,  della  legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
quelle  di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487,  e  quelle di cui all'art. 2, comma 9, della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
    La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.