Art. 21. Graduatoria La graduatoria unica di merito sara' compilata dalla sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera a). Saranno iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, quarto comma, ad esclusione delle lettere g) ed h). La graduatoria del concorso si ottiene maggiorando il punto di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta, incrementato degli eventuali punteggi ottenuti nella prova di efficienza fisica, nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica. A parita' di merito, saranno osservate le norme di cui all'art. 38, sesto comma, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e quelle di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.