Art. 3. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Reggio Calabria, 29 luglio 2004 Il rettore: Bianchi Il responsabile del procedimento: Caridi