Art. 8.

            Formazione ed approvazione della graduatoria

    Al   termine   della   prova  d'esame  la  commissione  forma  la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste nel precedente art. 7.
    La   graduatoria   di   merito  e'  approvata  con  provvedimento
dell'Amministrazione  ed  e' immediatamente efficace; ha la durata di
anni  due dall'approvazione. Detto provvedimento sara' pubblicato nel
bollettino  ufficiale  dell'«Alma  Mater  Studiorum»  Universita'  di
Bologna.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il
provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
    L'Amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  di  merito  al  fine  di  procedere  alla  copertura  di
ulteriori  posti  vacanti  a  tempo  determinato,  con  articolazione
dell'orario  a  tempo  pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio
finanziario e di bilancio.