Art. 8. Formazione ed approvazione della graduatoria Al termine della prova d'esame la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste nel precedente art. 7. La graduatoria di merito e' approvata con provvedimento dell'Amministrazione ed e' immediatamente efficace; ha la durata di anni due dall'approvazione. Detto provvedimento sara' pubblicato nel bollettino ufficiale dell'«Alma Mater Studiorum» Universita' di Bologna. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza. L'Amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito al fine di procedere alla copertura di ulteriori posti vacanti a tempo determinato, con articolazione dell'orario a tempo pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio.