Art. 9.

                       Assunzione in servizio

    I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai
sensi  dell'art. 6  del  C.C.N.L  contratto  collettivo di lavoro del
personale  tecnico ed amministrativo del Comparto Universita' firmato
in   data  27 gennaio  2005,  un  contratto  individuale  finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per la
durata  di  tre  anni.  In  nessun  caso il rapporto di lavoro potra'
trasformarsi in assunzione a tempo indeterminato.
    Il  rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E' in ogni modo
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    Ai  nuovi  assunti  sara'  corrisposto  il  trattamento economico
iniziale  spettante  alla  categoria EP, posizione economica 1, oltre
agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
    Il periodo di prova ha la durata di un mese. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il   dipendente  si  intende  confermato  in  servizio  e  gli  viene
riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno  dell'assunzione  a tutti gli
effetti.
    L'Amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  di  merito  al  fine  di  procedere  alla  copertura  di
ulteriori  posti  vacanti  a  tempo  determinato,  con  articolazione
dell'orario  a  tempo  pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio
finanziario e di bilancio.