Art. 9. Assunzione in servizio I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del Comparto Universita' firmato in data 27 gennaio 2005, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per la durata di tre anni. In nessun caso il rapporto di lavoro potra' trasformarsi in assunzione a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria EP, posizione economica 1, oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Il periodo di prova ha la durata di un mese. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito al fine di procedere alla copertura di ulteriori posti vacanti a tempo determinato, con articolazione dell'orario a tempo pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio.