Art. 4.
                      Commissione giudicatrice
    La  commissione  giudicatrice e' nominata dal rettore con proprio
decreto  ed  e'  composta  da  tre  membri  scelti  tra  professori e
ricercatori  universitari  di  ruolo, cui possono essere aggiunti non
piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e
delle strutture pubbliche e private di ricerca.