Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  decorre  il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9
del    decreto-legge   21 aprile   1995,   n. 120,   convertito   con
modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 per la presentazione
al   rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di
ricusazione  dei  commissari.  Decorso tale termine e, comunque, dopo
l'insediamento   della   commissione  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione dei commissari.