Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  decorre  il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9
del   decreto   legge   21 aprile   1995,   n. 120,   convertito  con
modificazioni   dalla   legge   21 giugno   1995,   n. 236,   per  la
presentazione a rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di  ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque dopo
l'insediamento   della   commissione  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione dei commissari.