Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  decorre  il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9
de decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni
dalla  legge  21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione a rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari.  Decorso  tale  termine  e,  comunque dopo l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.