Art. 4.
  Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso
    1. Non sono prese in considerazione:
      a) le domande non redatte conformemente allo schema allegato al
presente bando, come da art. 3, comma 1;
      b) le   domande   non  inviate  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 3, comma 2, del presente bando;
      c) le  domande  che  non siano firmate dal candidato in maniera
autografa e in originale e che non contengano tutte le indicazioni di
cui   al  presente  decreto  circa  il  possesso  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso;
      d) le domande che presentino correzioni o abrasioni;
      e) le  domande  spedite  a  mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento  dopo  la  scadenza  del  termine  stabilito dal presente
bando;
      f) le  domande  spedite entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e pervenute
oltre  il termine di venti giorni dalla scadenza fissata nel presente
bando.
    2.  Sono  esclusi  dal  concorso  i  candidati  che  non siano in
possesso  di  uno  o  piu'  tra  i  requisiti indicati all'art. 2 del
presente bando.
    3.  Tutti  i  candidati  sono  ammessi al concorso con riserva di
accertamento    del    possesso    dei   requisiti   di   ammissione.
L'amministrazione   puo'  disporre  l'esclusione  dei  candidati,  in
qualsiasi  momento  della procedura del concorso, ove venga accertata
la  mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso alla data
di   scadenza   del  termine  per  la  spedizione  delle  domande  di
partecipazione  nonche'  la  mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente provvedimento.
    L'eventuale    esclusione    dal   concorso   verra'   comunicata
all'interessato con provvedimento motivato.