Art. 9.
         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
    I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta   l'assunzione   in   servizio,   prima  di  procedere  alla
stipulazione   del   contratto   individuale   di   lavoro   ai  fini
dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato
all'art. 3,  comma  2 del presente bando, entro il termine perentorio
di  trenta  giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita
comunicazione,   un   certificato   medico,  rilasciato  dall'Azienda
sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in
servizio  permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente  idoneo  all'impiego; qualora il candidato sia affetto da
una  qualsiasi  imperfezione fisica, il certificato medico deve farne
menzione  ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al
servizio.
    Per  quanto  riguarda  i candidati invalidi il certificato medico
deve  contenere,  oltre  a  una  esatta  descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido  non  ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la  natura  e  il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire  di  danno  alla  salute  e alla incolumita' dei compagni di
lavoro  e  alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le mansioni dell'impiego cui aspira.
    La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla
commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
    I  candidati dichiarati vincitori, nello stesso termine di trenta
giorni  di  cui  al presente articolo ed al medesimo indirizzo di cui
all'art. 3   comma   2   dovranno   altresi'   far   pervenire:   una
dichiarazione,  sottoscritta  sotto  la propria responsabilita' ed ai
sensi  degli  articoli 46  e  47  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 445/2000,  attestante  che gli stati, fatti e qualita'
personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di
ammissione   al   concorso  non  hanno  subito  variazioni.  A  norma
dell'art. 71  del  medesimo  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 445/2000,  l'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a
campione,  sulla  veridicita'  delle  predette  dichiarazioni  con le
conseguenze  di  cui  ai  successivi  articoli 75  e  76,  in caso di
dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.