Art. 10.
                       Assunzione in servizio
    I  concorrenti  dichiarati  vincitori  del  concorso, per i quali
verra'  disposta  l'assunzione  in  servizio  in  relazione  a quanto
previsto dall'art. 1 comma 2 del presente bando e che risulteranno in
possesso  dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione
di  cui  al  precedente art. 9, dovranno stipulare apposito contratto
individuale  di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa
contrattuale.
    I   vincitori,  per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione  in
relazione  a  quanto  previsto dal piu' volte citato art. 1, comma 2,
saranno  assunti  a  tempo  indeterminato  e  inquadrati  nel profilo
professionale   di   funzionario  statistico,  area  funzionale  C  -
posizione  economica  C2, del ruolo del personale del Ministero delle
comunicazioni.
    Al  momento  dell'assunzione  il  vincitore dovra' presentare una
dichiarazione    circa    l'insussistenza    delle    situazioni   di
incompatibilita'  richiamate  dall'art. 53  del  decreto  legislativo
n. 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni.
    I  vincitori,  assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti  a  un  periodo di prova della durata di quattro mesi con le
modalita'  stabilite  dall'art. 14-bis  del contratto integrativo del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto Ministeri
1994/1997  che  non  puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza,
cosi' come stabilisce l'ottavo comma del citato art. 14-bis.
    In  ogni caso non puo' essere attivato alcun comando o distacco o
trasferimento  per  un  periodo  minimo  di  cinque  anni,  salvo che
l'amministrazione non lo disponga per esigenze di servizio.
    Nel caso in cui i vincitori assunti in prova non si presentino in
servizio  senza giustificato motivo, il Ministero delle comunicazioni
comunichera'  ai  medesimi  che  non procedera' alla stipulazione del
contratto ovvero provvedera' alla risoluzione del contratto stesso.