Art. 8.
      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
    Saranno  dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del  possesso  dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego,
nel  limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in
graduatoria, ferme restando le riserve di cui all'art. 1 del presente
bando di concorso.
    La  graduatoria  di  merito  sara' approvata con apposito decreto
ministeriale  e  successivamente  pubblicata nel Bollettino ufficiale
del  Ministero  delle  comunicazioni  nonche'  sul  sito Internet del
Ministero delle comunicazioni: www.comunicazioni.it.
    Di  tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'amministrazione
per  eventuali  errori  od omissioni e dalla medesima data decorrera'
altresi' il termine per le eventuali impugnative.
    La  graduatoria,  secondo quanto previsto dalla vigente normativa
in  materia,  rimarra'  efficace  per  ventiquattro mesi, a decorrere
dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
avvenuta pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale del
Ministero delle comunicazioni.
    Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.