Allegato 1
 Titoli di preferenza da far valere in caso di parita' di punteggio
    Ai  sensi  dell'art.  5  del  citato decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei
concorsi hanno preferenza a parita' di punteggio sono le seguenti:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12) i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16) coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17) coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18) i  coniugati  ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.