Art. 12.
                   Trattamento dei dati personali
    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  il  Ministero  delle comunicazioni, direzione generale per la
gestione  delle  risorse  umane  -  Ufficio  I,  per  le finalita' di
gestione  del  concorso  e  saranno  trattati,  anche successivamente
all'eventuale  instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione   dei   requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere utilizzate unicamente
per   lo   svolgimento  del  concorso  relativamente  alla  posizione
giuridico-economica  del  candidato.  Gli stessi dati potranno essere
comunicati   a   soggetti  terzi  che  forniranno  specifici  servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
    Ogni  candidato  gode dei diritti di cui all'art. 14 della citata
legge n. 675/1996 tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  quello  del diritto di rettificare, aggiornare,
completare  o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in
termini  non  conformi  alla  legge  e  il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Ministero  delle  comunicazioni  - Direzione generale per la gestione
delle risorse umane - Ufficio I.