Art. 12. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero delle comunicazioni, direzione generale per la gestione delle risorse umane - Ufficio I, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso. Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per lo svolgimento del concorso relativamente alla posizione giuridico-economica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale. Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 14 della citata legge n. 675/1996 tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' quello del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la gestione delle risorse umane - Ufficio I.