Art. 7.
               Titoli valutabili ai fini del concorso
    In  aggiunta  alla  votazione  complessiva  di  cui al precedente
art. 6,  la  commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo
di 1 punto per i titoli ritenuti valutabili nel presente articolo.
    Non  saranno valutati i titoli che per qualsiasi motivo non siano
stati dichiarati nelle domande di partecipazione al concorso.
    Il  risultato della valutazione dei titoli verra' reso noto, agli
interessati, prima dell'effettuazione delle prove orali.
    I titoli valutabili sono:
      titoli  di  studio  aggiuntivi: abilitazioni e specializzazioni
universitarie post laurea della durata non inferiore a sei mesi: 0,50
per ciascun titolo per un massimo di 1 punto.