Art. 9. Presentazione dei documenti da parte dei vincitori I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra' disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato all'art. 3, comma 2 del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, un certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda i candidati invalidi il certificato medico deve contenere, oltre a una esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con le mansioni dell'impiego cui aspira. La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente. I candidati dichiarati vincitori, nello stesso termine di trenta giorni di cui al presente articolo ed al medesimo indirizzo di cui all'art. 3 comma 2 dovranno altresi' far pervenire: una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.