Art. 7.
               Titoli valutabili ai fini del concorso
    In  aggiunta  alla  votazione  complessiva  di  cui al precedente
art. 6,  la  commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo
di 1 punto per i titoli ritenuti valutabili nel presente articolo.
    Non  saranno valutati i titoli che per qualsiasi motivo non siano
stati dichiarati nelle domande di partecipazione al concorso.
    Il  risultato della valutazione dei titoli verra' reso noto, agli
interessati, prima dell'effettuazione delle prove orali.
    I titoli valutabili sono:
      titoli   di   studio   aggiuntivi:   abilitazioni  e  ulteriori
specializzazioni  universitarie post laurea di durata non inferiore a
sei  mesi in aggiunta a quella gia' richiesta ai fini dell'ammissione
al concorso: 0,50 per ciascun titolo per un massimo di 1 punto;