Art. 9.
         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
    I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta   l'assunzione   in   servizio,   prima  di  procedere  alla
stipulazione   del   contratto   individuale   di   lavoro   ai  fini
dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato
all'art. 3,  comma 2, del presente bando, entro il termine perentorio
di  trenta  giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita
comunicazione,   un   certificato   medico,  rilasciato  dall'Azienda
sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in
servizio  permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente  idoneo  all'impiego; qualora il candidato sia affetto da
una  qualsiasi  imperfezione fisica, il certificato medico deve farne
menzione  ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al
servizio.
    Per  quanto  riguarda  i candidati invalidi il certificato medico
deve  contenere,  oltre  a  una  esatta  descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido  non  ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la  natura  e  il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire  di  danno  alla  salute  e alla incolumita' dei compagni di
lavoro  e  alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le mansioni dell'impiego cui aspira.
    La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla
commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
    I  candidati dichiarati vincitori, nello stesso termine di trenta
giorni  di  cui  al presente articolo ed al medesimo indirizzo di cui
all'art. 3,   comma   2,   dovranno   altresi'   far  pervenire:  una
dichiarazione,  sottoscritta  sotto  la propria responsabilita' ed ai
sensi  degli  articoli 46  e  47  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 445/2000,  attestante  che gli stati, fatti e qualita'
personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di
ammissione   al   concorso  non  hanno  subito  variazioni.  A  norma
dell'art. 71  del  medesimo  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 445/2000,  l'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a
campione,  sulla  veridicita'  delle  predette  dichiarazioni  con le
conseguenze  di  cui  ai  successivi  articoli 75  e  76,  in caso di
dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.