Art. 9. Presentazione dei documenti da parte dei vincitori I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra' disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato all'art. 3, comma 2, del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, un certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda i candidati invalidi il certificato medico deve contenere, oltre a una esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con le mansioni dell'impiego cui aspira. La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente. I candidati dichiarati vincitori, nello stesso termine di trenta giorni di cui al presente articolo ed al medesimo indirizzo di cui all'art. 3, comma 2, dovranno altresi' far pervenire: una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.