Art. 10.
           Presentazione dei documenti per la costituzione
                       del rapporto di lavoro
    I  vincitori,  per  l'accertamento dei requisiti previsti al fine
della  stipulazione  del  contratto  di  lavoro  individuale, saranno
invitati a presentare, entro trenta giorni, i seguenti documenti:
      1)  dichiarazione  sostitutiva  di certificazioni attestanti il
possesso  dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi  dalla  data  di  presentazione  della  domanda di ammissione al
concorso pubblico:
        cittadinanza;
        godimento  dei  diritti  politici  ovvero  i motivi della non
iscrizione  o della cancellazione dalle liste elettorali; mancanza di
condanne  penali  ovvero  l'esistenza  di  condanne penali riportate,
precisando  eventuali  provvedimenti  di amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziario;
      2)  certificato  rilasciato  da  una A.S.L. ovvero da ufficiale
sanitario  o  da medico militare dal quale risulti che il soggetto e'
fisicamente   idoneo   al   servizio  incondizionato  e  continuativo
nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto o la
candidata  sia affetta da qualche imperfezione fisica, il certificato
deve  farne  specifica  menzione con la dichiarazione che essa non e'
tale   da   menomare   l'attitudine   fisica   dell'aspirante  stesso
all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.
    Il  documento  di  cui  al  punto  2)  dovra'  essere di data non
anteriore  a  sei  mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a
produrlo.
    La  capacita'  lavorativa  dei portatori di handicap e' accertata
dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992.
    L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo  i vincitori e vincitrici del concorso pubblico; coloro che
non  siano  riconosciuti  idonei  o  non si presentino o rifiutino di
sottoporsi  alla visita vengono dichiarati decaduti e depennati dalla
graduatoria dei vincitori del concorso pubblico;
      3)  originale  del titolo di studio o certificato sostitutivo a
tutti gli effetti dello stesso, ovvero copia autentica del diploma di
laurea posseduto;
      4)  dichiarazione  attestante  l'assenza  di  altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di situazioni di incompatibilita' di cui
all'art. 53   del   decreto   legislativo   n. 165/2001;  l'eventuale
esistenza  di  situazioni di incompatibilita' obbliga il vincitore ad
optare  per il nuovo impiego e a presentare la relativa dichiarazione
di  opzione.  Resta  salva  la  possibilita'  dell'aspettativa  senza
assegni  durante  il  periodo  di  prova  di cui all'ultimo comma del
successivo  art. 13 ai sensi dell'art. 7, comma 8 del CCNIL stipulato
il 16 maggio 2001 o analoghe disposizioni pattizie.
    Scaduto  inutilmente il termine di cui sopra per la presentazione
dei  documenti,  fatta  salva  la  possibilita'  di una sua proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si
da' luogo alla stipula del contratto.
    I certificati rilasciati ai cittadini e cittadine stranieri dalle
competenti  autorita'  dello  Stato  di  appartenenza  devono  essere
conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso  e devono
essere,  altresi',  legalizzati  dalle  rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Le  dichiarazioni  mendaci  o  false  sono  punibili ai sensi del
codice   penale   e,   nei   casi   piu'  gravi,  possono  comportare
l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici,  ferma restando la
decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.