Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    Sono ammesse persone di entrambi i sessi.
    Per  l'ammissione  al  concorso  pubblico  di  cui  all'art. 1 e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
      1) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      2)  cittadinanza  italiana,  ovvero  quella  di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      3) idoneita' fisica all'impiego;
      4) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per
i candidati di sesso maschile);
      5) godimento dei diritti civili e politici;
      6)  non  aver  riportato  condanne  penali incompatibili con lo
status di pubblico dipendente;
      7)  di  non  essere  stato destituito/a dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto/a
da  altro  impiego  statale  ai  sensi dell'art. 127, lettera d), del
testo  unico  10 gennaio 1957, n. 3, ne' di essere stato licenziato/a
ai  sensi  dell'art. 25  del contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto  Ministeri,  sottoscritto  in  data  16 maggio  1995, ovvero
dell'art. 13  del  successivo  contratto stipulato il 12 giugno 2003,
ne'  di  essere  stato/a  interdetto/a  dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato;
      8) buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese;
      9)  buona  conoscenza  dei  programmi  informatici di base e di
internet;
      10) possesso del seguente titolo di studio:
        a) diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche,
o   lauree  equipollenti  conseguito  presso  una  Universita'  della
Repubblica  italiana o presso un Istituto di istruzione universitaria
equiparato,  rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima
del  suo  adeguamento  ai  sensi  dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative;
        b) oppure   laurea   specialistica,  oggi  denominata  laurea
magistrale,   conseguita  presso  una  Universita'  della  Repubblica
italiana o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato,
appartenente  ad una delle seguenti classi di laurea, in analogia con
quanto previsto dal decreto interministeriale del 6 febbraio 2004 per
l'accesso al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato:
          classe   delle   lauree  specialistiche  in  giurisprudenza
(22/S);
          classe  delle  lauree  specialistiche  in teoria e tecniche
della normazione e dell'informazione giuridica (102/S).
    Sono,  altresi',  ammessi  i  candidati  e  candidate che abbiano
conseguito  un  titolo  di studio all'estero riconosciuto, secondo le
vigenti disposizioni, equipollente ad una delle lauree sopra indicate
ai  fini  della  partecipazione  ai pubblici concorsi. Sara' cura dei
candidati utilmente classificati nella graduatoria generale di merito
produrre il provvedimento da cui risulti la suddetta equipollenza.
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  n. 174/1994,  i  cittadini  e cittadine degli Stati membri
dell'Unione  europea  devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti
della pubblica amministrazione, anche i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Tutti   i   requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  dai
candidati  e candidate alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico.
    Resta  ferma  la  facolta'  per l'amministrazione di disporre, in
qualsiasi   momento,   anche   successivamente  all'espletamento  del
concorso  pubblico,  cui  pertanto  i  candidati  e candidate vengono
ammessi  con riserva, l'esclusione dal concorso pubblico con motivato
provvedimento, per difetto dei prescritti requisiti, per inosservanza
delle  disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di
ammissione  e/o  per  l'inoltro della stessa domanda oltre il termine
previsto dal successivo art. 3.