Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
    La commissione esaminatrice sara' nominata, con provvedimento del
Direttore generale della Direzione generale per i servizi interni del
Ministero  delle  attivita' produttive, ai sensi dell'art. 9, decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    Saranno  rispettate  salva  comprovata  impossibilita' le vigenti
disposizioni  in  materia di pari opportunita' a favore del personale
femminile.