Art. 9.
                Titoli di precedenza e di preferenza
    I  candidati  e  candidate  che  abbiano  superato la prova e che
intendano  far valere i titoli di precedenza e di preferenza indicati
nell'art.  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  citato nelle premesse, al fine della formazione della
graduatoria  generale  di  merito,  devono far pervenire al Ministero
delle attivita' produttive - Direzione generale per i servizi interni
-  Ufficio  C2,  via  Molise  n. 2  -  00187  Roma,  entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto la prova, i documenti in carta semplice
attestanti  il  possesso  dei  titoli, gia' indicati nella domanda di
partecipazione  al  concorso,  e  dai quali risulti altresi', che gli
stessi titoli erano posseduti anche alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione.
    Nel caso di presentazione di tali titoli gia' effettuata ai sensi
dell'art. 6, non si procedera' a nuova acquisizione.
    A norma dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127,
come  modificato  dall'art. 2,  comma  9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191,   a  parita'  di  punteggio,  precede  nella  graduatoria  il
candidato piu' giovane di eta'.
    Con  decreto del direttore della Direzione generale per i servizi
interni   sara'   approvata  la  graduatoria  di  merito  e  verranno
dichiarati i relativi vincitori e vincitrici.
    Dell'approvazione   della   graduatoria   di  merito  sara'  data
pubblicazione  nel  sito  del  Ministero  delle  attivita' produttive
http//www.attivitaproduttive.gov.it  e  nel  Bollettino ufficiale del
Ministero medesimo. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante
avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Dalla data di
pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.