Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    Sono ammesse persone di entrambi i sessi che non abbiano superato
i quarantacinque anni di eta'.
    Per  l'ammissione  alla  selezione  pubblica di cui all'art. 1 e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
      1) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      2)  cittadinanza  italiana,  ovvero  quella  di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      3) idoneita' fisica all'impiego;
      4) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per
i candidati di sesso maschile);
      5) godimento dei diritti civili e politici;
      6)  non  aver  riportato  condanne  penali incompatibili con lo
status di pubblico dipendente;
      7)  di  non  essere  stato destituito/a dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto/a
da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo
unico  10 gennaio  1957,  n. 3,  ne'  di essere stato licenziato/a ai
sensi  dell'art. 25 del CCNL comparto Ministeri, sottoscritto in data
16 maggio   1995,   ovvero   dell'art. 13  del  successivo  contratto
stipulato  il  12 giugno 2003, ne' di essere stato/a interdetto/a dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
      8) buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese;
      9)  ottima  conoscenza  dei  programmi informatici di base e di
internet;
      10) possesso del seguente titolo di studio:
        a) diploma  di  laurea  in  ingegneria, o lauree equipollenti
conseguito  presso una Universita' della Repubblica italiana o presso
un   Istituto  di  istruzione  universitaria  equiparato,  rilasciato
secondo  l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai
sensi  dell'art.  17,  comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
delle sue disposizioni attuative;
        b) oppure   laurea   specialistica,  oggi  denominata  Laurea
Magistrale,   conseguita  presso  una  Universita'  della  Repubblica
italiana o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato,
appartenente  ad una delle seguenti classi di laurea, in analogia con
quanto  previsto dal decreto interministerialedel 6 febbraio 2004 per
l'accesso al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato:
          classe  delle  lauree  specialistiche  in ingegneria civile
(28/S);
          classe  delle  lauree  specialistiche in ingegneria chimica
(27/S);
          classe  delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica
(31/S);
          classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica
e nucleare (33/S);
          classe   delle  lauree  specialistiche  in  ingegneria  per
l'ambiente e il territorio (38S).
    Sono,  altresi',  ammessi  i candidati e le candidate che abbiano
conseguito  un  titolo  di studio all'estero riconosciuto, secondo le
vigenti disposizioni, equipollente ad una delle lauree sopra indicate
ai  fini  della  partecipazione  ai pubblici concorsi. Sara' cura dei
candidati utilmente classificati nella graduatoria generale di merito
produrre il provvedimento da cui risulti la suddetta equipollenza.
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  n. 174/1994, i cittadini e le cittadine degli Stati membri
dell'Unione  europea  devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti
della pubblica amministrazione, anche i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Tutti   i   requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  dai
candidati  e candidate alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
    Resta  ferma  la  facolta'  per l'amministrazione di disporre, in
qualsiasi   momento,  anche  successivamente  all'espletamento  della
selezione,  cui  pertanto i candidati e candidate vengono ammessi con
riserva, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, per
difetto dei prescritti requisiti, per inosservanza delle disposizioni
relative  all'esatta compilazione della domanda di ammissione e/o per
l'inoltro   della  stessa  domanda  oltre  il  termine  previsto  dal
successivo art. 3.