Art. 5. Preselezione La commissione esaminatrice effettuera' la preselezione dei candidati e candidate sulla base dei titoli, dichiarati dai medesimi nella domanda ed appositamente autocertificati. A tal fine formulera' un'apposita graduatoria, sommando i punteggi derivanti dalla valutazione delle seguenti due categorie di titoli: a) titoli di studio previsti dall'art. 2, fino ad un massimo di 40 punti, in relazione alla votazione del titolo di studio richiesto, espressa in centodecimi o in centesimi, secondo quanto sotto specificato: 1) punti 0: da 66/110 a 72/110 oppure da 60/100 a 62/100, 2) punti 1: per ogni ulteriore punto di votazione, sino ad un massimo di punti 38, per votazioni pari a 110/110 oppure 100/100; 3) punti 2: per la lode, in aggiunta al punteggio previsto al numero 2. b) precedenti esperienze professionali, maturate successivamente al conseguimento della laurea, con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, od organismi internazionali, enti pubblici, societa' pubbliche operanti nel settore dell'energia, purche' non concluse per demerito, o con aziende private, enti od organismi operanti nel settore dell'energia, fino ad un massimo di 6 punti. A tal fine, nel limite citato di punti 6, saranno attribuiti punti 5, per ciascun periodo di nove mesi di servizio a tempo indeterminato e punti 0,50 per ciascun periodo di novanta giorni di servizio a tempo determinato. Saranno ammessi a sostenere la prova selettiva un numero di candidati pari a 100. Il numero dei candidati ammessi potra' essere superiore solo nel caso di candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile. Nel solo caso di parita' di punteggio i candidati e le candidate riceveranno l'invito a presentare i titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, gia' indicati nella domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni quindici, secondo le modalita' di cui al successivo art. 8. Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e, nei casi piu' gravi, possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.