Art. 5.
                            Preselezione
    La  commissione  esaminatrice  effettuera'  la  preselezione  dei
candidati  e candidate sulla base dei titoli, dichiarati dai medesimi
nella domanda ed appositamente autocertificati. A tal fine formulera'
un'apposita   graduatoria,   sommando   i  punteggi  derivanti  dalla
valutazione delle seguenti due categorie di titoli:
      a) titoli di studio previsti dall'art. 2, fino ad un massimo di
40 punti, in relazione alla votazione del titolo di studio richiesto,
espressa   in  centodecimi  o  in  centesimi,  secondo  quanto  sotto
specificato:
        1) punti 0: da 66/110 a 72/110 oppure da 60/100 a 62/100,
        2) punti 1: per ogni ulteriore punto di votazione, sino ad un
massimo di punti 38, per votazioni pari a 110/110 oppure 100/100;
        3) punti 2: per la lode, in aggiunta al punteggio previsto al
numero 2.
      b) precedenti      esperienze      professionali,      maturate
successivamente al conseguimento della laurea, con le amministrazioni
pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma 2 del decreto legislativo del
30 marzo  2001,  n. 165,  od organismi internazionali, enti pubblici,
societa'  pubbliche  operanti  nel  settore dell'energia, purche' non
concluse  per  demerito,  o  con  aziende  private, enti od organismi
operanti  nel  settore dell'energia, fino ad un massimo di 6 punti. A
tal  fine,  nel limite citato di punti 6, saranno attribuiti punti 5,
per  ciascun periodo di nove mesi di servizio a tempo indeterminato e
punti  0,50 per ciascun periodo di novanta giorni di servizio a tempo
determinato.
    Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  selettiva un numero di
candidati  pari  a 100. Il numero dei candidati ammessi potra' essere
superiore   solo  nel  caso  di  candidati  classificatisi  ex  aequo
all'ultimo posto utile.
    Nel  solo caso di parita' di punteggio i candidati e le candidate
riceveranno  l'invito  a  presentare  i  titoli di cui all'art. 5 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, gia'
indicati  nella domanda di ammissione, entro il termine perentorio di
giorni quindici, secondo le modalita' di cui al successivo art. 8.
    Le  dichiarazioni  mendaci  o  false  sono  punibili ai sensi del
codice   penale   e,   nei   casi   piu'  gravi,  possono  comportare
l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici,  ferma restando la
decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.