Art. 10. I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei, a seguito del superamento delle prove di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca, possono chiedere l'iscrizione al corso medesimo, in soprannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinati gli assegni. L'ammissione al corso avverra' previe delibere del Collegio dei Docenti del dottorato e del Consiglio del Dipartimento dove si svolge l'assegno di ricerca, che devono esprimersi favorevolmente circa la compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'. Nel caso in cui l'assegnista svolga l'attivita' presso un altro Ateneo, si rende necessaria l'autorizzazione dell'Universita' di appartenenza.