Art. 11.
    I   concorrenti  ammessi  al  corso  dovranno  presentare  o  far
pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il  termine  perentorio  di  giorni  dieci,  che decorrono dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  avranno  ricevuto il relativo invito,
domanda  di  iscrizione  al  corso  di  dottorato,  da  compilarsi su
apposito   modello  predisposto  dall'Amministrazione  universitaria,
corredata dei seguenti documenti:
      1) Dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti:
        a) luogo e data di nascita;
        b) cittadinanza;
        c) il  titolo  di  studio  posseduto  con l'indicazione della
relativa  votazione,  della  data di conseguimento e dell'Universita'
presso la quale e' stato conseguito;
        d) di  non  essere  iscritto  a  corsi  di laurea o di laurea
specialistica  o  magistrale,  a  scuole di specializzazione. In caso
affermativo, il concorrente ammesso dovra' sospendere la frequenza da
uno  dei  summenzionati  corsi  per  l'intera  durata  del  corso  di
dottorato.
    Gli    iscritti    alla    Scuola    regionale   interateneo   di
specializzazione  per  la  formazione  degli  insegnanti della scuola
secondaria  (SSIS) potranno ottenere il congelamento dell'avvio delle
attivita' di dottorato per un periodo massimo di tre mesi dall'inizio
effettivo  del  corso  di dottorato, da recuperarsi nell'ambito della
durata   legale   dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca  secondo  le
indicazioni del Collegio dei Docenti. Ove tale periodo dovesse essere
superiore  a  tre  mesi,  e  comunque  non  superiore  ad un anno, le
attivita'   relative  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  dovranno
intendersi differite.
        e) di non essere iscritto ad altri corsi di dottorato;
        f) di non essere iscritto a corsi di master universitari;
        g) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione;
        h) i  titolari di assegni di ricerca, ammessi in soprannumero
ai  corsi  di  dottorato, dovranno indicare la durata del rapporto di
collaborazione  e  l'Ente  presso  il  quale  svolgono l'attivita' di
ricerca;
        i) di  non  avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di  studio,  (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso
di dottorato;
        j) di  non  cumulare  la  borsa  di studio con altre borse di
studio;
      2)  fotocopia del documento di identita' debitamente firmata in
corso di validita';
      3) fotocopia del codice fiscale;
      4) due fotografie debitamente firmate a tergo;
      5) una marca da bollo da Euro 14,62.
    I cittadini stranieri devono possedere i seguenti requisiti:
      1) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      2) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.