Art. 11. I concorrenti ammessi al corso dovranno presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni dieci, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, domanda di iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su apposito modello predisposto dall'Amministrazione universitaria, corredata dei seguenti documenti: 1) Dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti: a) luogo e data di nascita; b) cittadinanza; c) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della relativa votazione, della data di conseguimento e dell'Universita' presso la quale e' stato conseguito; d) di non essere iscritto a corsi di laurea o di laurea specialistica o magistrale, a scuole di specializzazione. In caso affermativo, il concorrente ammesso dovra' sospendere la frequenza da uno dei summenzionati corsi per l'intera durata del corso di dottorato. Gli iscritti alla Scuola regionale interateneo di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (SSIS) potranno ottenere il congelamento dell'avvio delle attivita' di dottorato per un periodo massimo di tre mesi dall'inizio effettivo del corso di dottorato, da recuperarsi nell'ambito della durata legale dei corsi di dottorato di ricerca secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti. Ove tale periodo dovesse essere superiore a tre mesi, e comunque non superiore ad un anno, le attivita' relative ai corsi di dottorato di ricerca dovranno intendersi differite. e) di non essere iscritto ad altri corsi di dottorato; f) di non essere iscritto a corsi di master universitari; g) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione; h) i titolari di assegni di ricerca, ammessi in soprannumero ai corsi di dottorato, dovranno indicare la durata del rapporto di collaborazione e l'Ente presso il quale svolgono l'attivita' di ricerca; i) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio, (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso di dottorato; j) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio; 2) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata in corso di validita'; 3) fotocopia del codice fiscale; 4) due fotografie debitamente firmate a tergo; 5) una marca da bollo da Euro 14,62. I cittadini stranieri devono possedere i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.