Art. 13.

                       Requisiti psico-fisici

    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici  hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei  profili  sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155,   e,   prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di  rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia  di  finanza,  per  sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica,   devono   presentare  un  certificato,  con  data  non
anteriore   a  giorni  sessanta,  attestante  l'effettuazione  ed  il
risultato  dell'accertamento  per  i  markers dell'epatite B e C, sia
antigeni  che  anticorpali,  rilasciato  da  una  struttura sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata convenzionata con il Servizio
Sanitario Nazionale.
    3.   La  mancata  presentazione  di  detto  certificato  comporta
l'ammissione   con   riserva   del  candidato  alle  successive  fasi
concorsuali  e  l'esclusione dal concorso, se non presentato entro 50
giorni   dalla  data  di  notifica  dell'esito  della  visita  medica
preliminare.
    4.  La positivita' al suddetto accertamento comporta l'esclusione
dal concorso.
    5. I candidati sono sottoposti a visita:
      a) neurologica;
      b) psichiatrica;
      c) otorinolaringoiatrica;
      d) oculistica;
      e) odontostomatologica;
      f) ginecologica.
    6.  I  candidati,  all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
      a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
      b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
      c) acutezza visiva:
        -  uguale  o  superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
        - campo visivo e motilita' oculare normale;
      d) visione binoculare;
      e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
    7.  I  candidati  con  vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
    8.  La  rilevazione  dell'entita'  visiva  per detti candidati e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
    9.  Sono  causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
    10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei   i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai  seguenti
parametri:
      a) monolaterale: 35 dB;
      b) bilaterale: P.P.T. 20%.
    11.  Sono,  inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze   psico-attive   e/o   la   positivita'   ai  relativi  test
tossicologici.
    12.  La  dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti   almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella  funzione
masticatoria;  i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di  due  coppie  masticatorie  contrapposte.  La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
    13.  Ai  fini  del  computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
    14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
      a) radiografia del torace;
      b) dell'urina ed ematochimici;
      c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
      d) test psico-clinici.
    15.  I  candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti ad ulteriori
visite   specialistiche   ed  esami  strumentali  e  di  laboratorio,
necessari   per   una   migliore   valutazione   del  quadro  clinico
dell'aspirante.
    16.  I  candidati  che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli  accertamenti  di  cui  ai  precedenti  commi  6, 11 e 12, sono
immediatamente     dichiarati    non    idonei    dalla    competente
sottocommissione.  Avverso  tale  giudizio,  non e' ammessa visita di
revisione.
    17.  Avverso  le  esclusioni,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
    18. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di  visite  mediche,  un  test  di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di  detto  stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopra  indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
    19.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite mediche,
risultano  positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti  o  degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa sede, la
competente  sottocommissione  non  puo'  procedere  agli accertamenti
previsti  e  deve  esimersi  dalla  pronuncia  del giudizio, ai sensi
dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  17 maggio 2000,
n. 155,   secondo   il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare. Tali candidate sono, pertanto:
      a) ammesse, con riserva, a sostenere la prova scritta;
      b) comunque   escluse  dal  concorso,  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 3,  del  predetto  decreto  ministeriale,  laddove  lo stato di
temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 25 luglio 2006.