Art. 7. Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri; c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori, membri. I professori devono essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di secondo grado nelle materie oggetto di esame; e) sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da sei ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri, e, ai soli fini della valutazione dei candidati al termine del tirocinio, da quattro ufficiali della Guardia di finanza, istruttori presso l'Accademia, membri; f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri; g) sottocommissione per la visita medica di incorporamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri. 2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1, lettera d), del presente articolo, integrata rispettivamente da ufficiali della Guardia di finanza: a) qualificati conoscitori della lingua stessa; b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale. 3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano. 4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente sottocommissione e' integrata da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore. 5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente comma 1, lettera e), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale e della valutazione al termine del tirocinio, dell'ausilio di: a) psicologi; b) ufficiali del Corpo cui devolvere, in qualita' di «tutor», l'inquadramento degli aspiranti, durante il periodo del tirocinio. 6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), del presente articolo, possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento ovvero, nel corso del tirocinio, dall'Accademia.