Art. 7.

                      Commissione giudicatrice

    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta  da  un  ufficiale  generale  della  Guardia  di finanza e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta  da  un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non inferiore a
colonnello:
      a) sottocommissione    per    l'accertamento    dei   requisiti
prescritti,   la   valutazione  dei  titoli  e  la  formazione  della
graduatoria  unica  di  merito,  costituita  da  tre  ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
      b) sottocommissione   per   la   visita   medica   preliminare,
costituita  da  un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
      c) sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici  (di  cui  uno  di  grado  superiore a quello dei medici della
precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
      d) sottocommissione  per  la  valutazione delle prove di esame,
costituita  da  due  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  e da due
professori,   membri.   I   professori   devono  essere  in  possesso
dell'abilitazione   all'insegnamento   negli  istituti  superiori  di
secondo grado nelle materie oggetto di esame;
      e) sottocommissione   per   la   valutazione   della  prova  di
efficienza  fisica  e  per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei  candidati  al  servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da sei ufficiali
della  Guardia  di finanza, periti selettori, membri, e, ai soli fini
della  valutazione dei candidati al termine del tirocinio, da quattro
ufficiali  della  Guardia  di finanza, istruttori presso l'Accademia,
membri;
      f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da  un  ufficiale  della Guardia di finanza e da un ufficiale medico,
membri;
      g) sottocommissione  per  la  visita  medica di incorporamento,
composta  da  un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
    2.  La  sottocommissione  esaminatrice delle prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1, lettera
d),  del  presente  articolo,  integrata rispettivamente da ufficiali
della Guardia di finanza:
      a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
      b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
    3.  Gli  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono essere in
servizio  e,  se  fanno  parte  delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
    4.  Per  l'eventuale  valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  la  competente
sottocommissione  e'  integrata da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore  della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato
di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
26 luglio  1976,  n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
    5.  Le  sottocommissioni,  per i lavori di rispettiva competenza,
possono   avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di  personale
specializzato  e  tecnico.  La  sottocommissione di cui al precedente
comma   1,   lettera   e),   puo'   avvalersi,   altresi',   ai  fini
dell'accertamento  dell'idoneita' attitudinale e della valutazione al
termine del tirocinio, dell'ausilio di:
      a) psicologi;
      b) ufficiali  del  Corpo cui devolvere, in qualita' di «tutor»,
l'inquadramento degli aspiranti, durante il periodo del tirocinio.
    6.  Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
    7.  Le  sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d),
e)  ed f), del presente articolo, possono, durante lo svolgimento dei
lavori,  avvalersi  di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal   Centro   di  Reclutamento  ovvero,  nel  corso  del  tirocinio,
dall'Accademia.