Art. 9.

                       Esclusione dal concorso

    1. I candidati non in possesso dei requisiti di cui al precedente
art. 2  sono  esclusi  dal  concorso  a  cura  della sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
    2.  Avverso  tali  esclusioni,  gli  interessati possono produrre
ricorso:
      a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
      b) straordinario  al  Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla  predetta  data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.