Art. 9. Esclusione dal concorso 1. I candidati non in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). 2. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.