Art. 10.

            Esame di ammissione e valutazione dei titoli

    1.  L'esame  di ammissione, per l'accesso al corso di formazione,
consiste  in una prova colloquio da sostenere individualmente davanti
la commissione sulle seguenti tematiche:
        ruolo del dirigente scolastico;
          organizzazione   della  scuola:  rapporti  col  territorio,
tecnologie, processi e relazioni;
        la scuola dell'autonomia: innovazioni e progettualita';
        coordinamento delle risorse e gestione dei conflitti;
         efficienza ed efficacia dell'azione formativa e qualita' del
servizio   scolastico  (aspetti  gestionali  della  formazione  e  di
funzionamento della comunita' scolastica);
        obiettivi formativi e criteri di verifica;
        le richieste dell'utenza e la promozione dello sviluppo della
scuola.
    2. La prova colloquio, della durata di regola di 45 minuti, tende
ad  accertare  le  conoscenze  e  le  competenze  relative  alle aree
tematiche  sopra  indicate, nonche' le capacita' professionali idonee
anche  a  gestire  i  processi  di trasformazione e innovazione nella
scuola  dell'autonomia.  La  prova  consiste  in  una  discussione ed
analisi  di  situazioni  riferite  all'esperienza  professionale  del
candidato,  sulla  base  di  tre  tematiche  proposte  dal  candidato
medesimo.
    La  prova  colloquio  e'  valutata  con  riferimento  ai seguenti
criteri:
        padronanza dei temi affrontati;
        competenza sui processi formativi;
        competenza gestionale;
        competenza relazionale;
        competenza ad organizzare e a coordinare.
    3. La prova colloquio e' valutata in ventesimi.
    4. Superano  la prova i candidati che conseguono una votazione di
almeno 14/20.
    5. Al  termine  di  ogni seduta dedicata alla prova colloquio, la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  del  voto  da ciascuno riportato, che e' affisso nella
sede degli esami.
    6. La   valutazione   dei   titoli   culturali,   di  servizio  e
professionali   indicati   nella   allegata  tabella,  che  e'  parte
integrante   del  presente  decreto,  e'  effettuata  dopo  la  prova
colloquio.
    7. Ultimate  la  prova  colloquio e la valutazione dei titoli, la
commissione,  ai  fini  dell'accesso  al  corso  di formazione, forma
graduatorie   generali   di  merito,  distinte  per  ciascun  settore
formativo, secondo la valutazione complessiva determinata dalla somma
del  voto  riportato  nella prova colloquio e del punteggio riportato
nella valutazione dei titoli.
    8. Con   provvedimento   del   direttore   generale  dell'Ufficio
scolastico  regionale  competente,  accertata  la  regolarita'  delle
procedure,  tenuto  conto di quanto stabilito dalla normativa vigente
in  caso  di  parita' di punteggio conseguito da piu' candidati, sono
approvate le graduatorie generali di merito e quelle degli ammessi al
corso  di formazione - distinte per ciascun settore formativo - entro
il  limite numerico dei posti messi a concorso, di cui all'art. 1 del
presente   decreto,  maggiorato  del  dieci  per  cento;  l'eventuale
frazione di posto e' arrotondata per eccesso.
    9. Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma 8
e' pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale.
    Di  tale  pubblicazione  viene  data  contemporanea comunicazione
tramite la rete Intranet del Ministero della pubblica istruzione.