Art. 3.

              Articolazione della procedura concorsuale

    1. La  procedura  concorsuale a livello regionale si articola nel
modo seguente:
      a) esame di ammissione;
      b) valutazione    dei   titoli   culturali,   professionali   e
dell'anzianita' di servizio maturata quale preside incaricato;
      c) periodo di formazione;
      d) esame finale.
    Dopo l'esame finale vengono compilate e approvate contestualmente
graduatorie generali di merito distinte per ciascun settore formativo
e  sono  dichiarati i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso
(allegato 1) di cui al precedente art. 1, comma 2.