Art. 11.

                          Periodo di prova

    Il  vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria D, posizione
economica   D1,   area   amministrativa/gestionale,  con  diritto  al
trattamento economico iniziale di cui al vigente contratto collettivo
nazionale dei dipendenti del comparto Universita'.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta'  del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova  ciascuna  delle  parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento  senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.  Il  recesso  opera  dal  momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle  parti, il dipendente s'intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    In caso di recesso la retribuzione e' corrisposta fino all'ultimo
giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della tredicesima
mensilita';   spetta   altresi'   al   dipendente   la   retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
    Il  dipendente,  fatte  salve  le  possibilita'  di trasferimento
d'ufficio  nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso  l'Istituto  Universitario  di studi superiori di Pavia per un
periodo non inferiore a cinque anni.