Art. 5.

                          Titoli valutabili

    Ai  titoli  valutabili  e'  assegnato  un punteggio massimo di 30
punti cosi' suddiviso per le seguenti categorie:
      1) titolo  di  studio, fino ad un massimo di punti 6: titolo di
studio   richiesto   per   l'ammissione   al   concorso,   valutabile
limitatamente  al  voto  conseguito  e  comunque solo se superiore al
punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso;
      2) altri  titoli  di  studio  ed  accademici attinenti ai posti
messi  a  concorso,  fino ad un massimo di punti 4: diplomi di laurea
specialistica,  diplomi  di specializzazione, diplomi di dottorato di
ricerca,  diplomi di master universitario, abilitazione all'esercizio
delle professioni, ecc;
      3) titoli   scientifici   fino   ad  un  massimo  di  punti  4:
pubblicazioni e lavori originali attinenti ai posti messi a concorso;
      4) titoli  di  servizio,  fino  ad  un  massimo  di  punti  12:
anzianita' di servizio comunque prestato presso Universita', soggetti
pubblici   o   privati  o  nell'ambito  di  attivita'  professionali,
imprenditoriali,  commerciali  o  artigianali  svolte  in proprio nel
rispetto   delle   norme  che  disciplinano  le  suddette  attivita',
attinente alle mansioni dei posti mesi a concorso;
      5) incarichi  professionali  e/o  incarichi  e servizi speciali
nell'ambito  dei  rapporti  di  cui al precedente punto 4, fino ad un
massimo di punti 2;
      6) certificazioni  linguistiche  ed  informatiche,  fino  ad un
massimo di punti 2.
    I  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data  di scadenza del
termine  ultimo  per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
    I   titoli   possono  essere  presentati  in  originale  o  copia
autenticata,    ovvero    mediante   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione  o  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta',
utilizzando il modello allegato B.
    In caso di autocertificazione, il candidato dovra' specificare in
modo   analitico   e  preciso  ogni  elemento  utile  al  fine  della
valutazione del titolo dichiarato in domanda.
    Questa  ultima  dichiarazione  va sottoscritta dal candidato alla
presenza  del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero,
se  inviata  tramite raccomandata a.r. o consegnata da terze persone,
deve  essere  accompagnata da una fotocopia di un documento valido di
identita' del candidato.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
    Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445   del   28 dicembre  2000  si  rammenta  che  il  rilascio  di
dichiarazioni  mendaci, la costituzione di atti falsi e l'uso di essi
nei  casi  previsti  dal  predetto  decreto,  sono punti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  o  altre  amministrazioni  o  a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazioni ad altro concorso.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  straniero  redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    L'amministrazione  rendera'  noto ai candidati il risultato della
valutazione  dei  titoli  mediante comunicazione scritta, prima dello
svolgimento della prova orale.