Art. 15.

             Graduatoria finale ed assegnazione ai corsi

    1.  I  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del tirocinio
saranno  iscritti  dalla  Commissione  di  cui al precedente art. 13,
comma 1, lettera a) nella graduatoria di ammissione al 189° Corso.
    2.   Detta   graduatoria   sara'  formata  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio
incrementale  conseguito  nelle  prove  di  efficienza  fisica, negli
accertamenti  sanitari,  nella  prova  orale  facoltativa  di  lingua
straniera  e  nel tirocinio. Contestualmente, la medesima Commissione
provvedera'  ad  assegnare  i  concorrenti  ai  corsi  ed ai relativi
indirizzi  di  studio  laddove  previsti fino a copertura dei posti a
concorso  indicati nell'art. 1 del presente decreto, sulla base della
posizione  occupata da ciascuno nella citata graduatoria, dell'ordine
di  preferita  assegnazione  espresso nuovamente durante la frequenza
del  tirocinio  e  sulla  base  delle indicazioni fornite dallo Stato
Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza armata. Detti
concorrenti saranno cosi' assegnati:
    -  101  (centouno), di cui almeno 20 (venti) allievi delle Scuole
militari,  al  corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni;
    -  14  (quattordici),  di cui almeno 3 (tre) allievi delle Scuole
militari, al corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
    - 7 (sette), di cui almeno 1 (uno) allievo delle Scuole militari,
al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
    -  24  (ventiquattro),  di  cui  almeno  5 (cinque) allievi delle
Scuole militari, al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
    -  10  (dieci),  di  cui  almeno  2  (due)  allievi  delle Scuole
militari,  al  corso  del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito.
    Pertanto,   il   concorrente   che   non  accetti  l'assegnazione
definitiva  al  corso  di  laurea  o  all'indirizzo  di  studio sara'
considerato rinunciatario.
    3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
delle  graduatorie,  le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi e l'art. 38, comma 6, dalla
legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    4.  Le  graduatorie  generali di merito formate dalla Commissione
esaminatrice,  trasmesse  alla  Direzione  generale  per il personale
militare,  saranno  approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto
sara'  pubblicato  nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
Di detta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    5.  Saranno  dichiarati  vincitori del concorso, secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria di merito, ed ammessi alla frequenza dei
corsi  regolari  -  sempreche'  non  siano  sopravvenuti gli elementi
impeditivi  di  cui  all'art.  1,  comma  9, del presente decreto - i
concorrenti  idonei  al  termine  del tirocinio, fino a copertura dei
posti  di  cui  al  precedente  art. 1, eventualmente incrementati in
misura  pari a quella dei posti per qualsiasi motivo non ricoperti in
uno o piu' dei corsi nel concorso «interno». Si terra' comunque conto
della  riserva  di  posti prevista dall'art. 2 del presente decreto a
favore degli allievi delle Scuole militari dell'Esercito ricalcolata,
se  necessario,  sull'eventuale  piu'  elevato  numero  di  posti  da
ricoprire  a  seguito  della devoluzione di cui al precedente art. 1,
comma 2.
    6.  Qualora  taluno  dei  posti riservati non fosse ricoperto per
insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni
di cui al precedente art. 2, comma 2.
    7.   Fermo  restando  il  numero  complessivo  degli  allievi  da
ammettere  al  189°  Corso a mente dell'art. 1, comma 1, del presente
decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al precedente
comma  5  del  presente articolo, i posti eventualmente non ricoperti
per  rinunce  in  uno  o  piu'  dei corsi di cui al citato art. 1 del
presente  decreto  potranno  essere  ricoperti  con altri concorrenti
idonei,  secondo l'ordine della graduatoria stessa. Tale assegnazione
e' definitiva. Successivamente potranno essere convocati un numero di
concorrenti idonei pari a quelli che rinuncino, per qualsiasi motivo,
durante i primi sette giorni di corso.