Art. 15. Graduatoria finale ed assegnazione ai corsi 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti dalla Commissione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera a) nella graduatoria di ammissione al 189° Corso. 2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. Contestualmente, la medesima Commissione provvedera' ad assegnare i concorrenti ai corsi ed ai relativi indirizzi di studio laddove previsti fino a copertura dei posti a concorso indicati nell'art. 1 del presente decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella citata graduatoria, dell'ordine di preferita assegnazione espresso nuovamente durante la frequenza del tirocinio e sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza armata. Detti concorrenti saranno cosi' assegnati: - 101 (centouno), di cui almeno 20 (venti) allievi delle Scuole militari, al corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; - 14 (quattordici), di cui almeno 3 (tre) allievi delle Scuole militari, al corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali; - 7 (sette), di cui almeno 1 (uno) allievo delle Scuole militari, al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; - 24 (ventiquattro), di cui almeno 5 (cinque) allievi delle Scuole militari, al corso del Corpo sanitario dell'Esercito; - 10 (dieci), di cui almeno 2 (due) allievi delle Scuole militari, al corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. Pertanto, il concorrente che non accetti l'assegnazione definitiva al corso di laurea o all'indirizzo di studio sara' considerato rinunciatario. 3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, comma 6, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958. 4. Le graduatorie generali di merito formate dalla Commissione esaminatrice, trasmesse alla Direzione generale per il personale militare, saranno approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto sara' pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 5. Saranno dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito, ed ammessi alla frequenza dei corsi regolari - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 9, del presente decreto - i concorrenti idonei al termine del tirocinio, fino a copertura dei posti di cui al precedente art. 1, eventualmente incrementati in misura pari a quella dei posti per qualsiasi motivo non ricoperti in uno o piu' dei corsi nel concorso «interno». Si terra' comunque conto della riserva di posti prevista dall'art. 2 del presente decreto a favore degli allievi delle Scuole militari dell'Esercito ricalcolata, se necessario, sull'eventuale piu' elevato numero di posti da ricoprire a seguito della devoluzione di cui al precedente art. 1, comma 2. 6. Qualora taluno dei posti riservati non fosse ricoperto per insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 2. 7. Fermo restando il numero complessivo degli allievi da ammettere al 189° Corso a mente dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, i posti eventualmente non ricoperti per rinunce in uno o piu' dei corsi di cui al citato art. 1 del presente decreto potranno essere ricoperti con altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa. Tale assegnazione e' definitiva. Successivamente potranno essere convocati un numero di concorrenti idonei pari a quelli che rinuncino, per qualsiasi motivo, durante i primi sette giorni di corso.