Art. 16.

                     Accertamento dei requisiti

    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3  del  presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare  provvedera'  tramite  il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale  dell'Esercito  a richiedere alle amministrazioni pubbliche
ed  enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione   al   concorso   e  nelle  dichiarazioni  sostitutive
eventualmente  rese  dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma  1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    3.  Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
    Per  i  concorrenti  che  abbiano beneficiato dell'elevazione del
limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal
precedente art. 3, comma 1, lettera a), l'estratto matricolare ovvero
la  dichiarazione  del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti
la  durata  del servizio militare prestato, nonche' il nulla osta per
l'arruolamento nell'Esercito, per gli iscritti nelle liste della leva
di  mare e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata
o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio.