Art. 17. Esclusioni 1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso il concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia militare, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso regolare, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso.