Art. 17.

                             Esclusioni

    1.   L'Amministrazione   della  difesa  puo',  con  provvedimento
motivato,  escludere  in ogni momento dal concorso il concorrente che
non  fosse  ritenuto  in possesso dei requisiti prescritti per essere
ammesso  all'Accademia  militare, nonche' escludere il medesimo dalla
frequenza  del  corso  regolare,  qualora  il  difetto  dei requisiti
venisse accertato durante il corso stesso.