Art. 19.

                 Trattamento economico degli allievi

    1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la  successiva  manutenzione  del corredo per i provenienti dal ruolo
dei marescialli sono a carico dell'Amministrazione della difesa.
    2.  Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dai
ruoli degli ufficiali di complemento, dal ruolo dei marescialli e dai
volontari  di  truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento  siano  superiori a quelli spettanti nella nuova posizione,
compete   un   assegno   personale  pari  alla  relativa  differenza,
riassorbibile  con  i  futuri  incrementi  stipendiali  conseguenti a
progressione  di  carriera  o per effetto di disposizioni normative a
carattere generale.
    3.  Agli  allievi non provenienti dalle categorie di personale di
cui  al  precedente  comma  2  sono corrisposte le competenze mensili
nella   misura   e   secondo  le  modalita'  previste  dalle  vigenti
disposizioni.