Art. 19. Trattamento economico degli allievi 1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche' la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dal ruolo dei marescialli sono a carico dell'Amministrazione della difesa. 2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dai ruoli degli ufficiali di complemento, dal ruolo dei marescialli e dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, compete un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 3. Agli allievi non provenienti dalle categorie di personale di cui al precedente comma 2 sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.