Art. 2.

                          Riserva di posti

    1.  Nel  concorso  di  cui al precedente art. 1 gli allievi delle
Suole  militari  dell'Esercito  -  sempreche'  conseguano  al termine
dell'anno  scolastico  2006/2007  il  diploma  di maturita' classica,
scientifica  e  scientifica europea e riportino giudizio di idoneita'
in   attitudine   militare   presso   dette   Scuole  -  usufruiranno
complessivamente  di  31  (trentuno)  posti riservati, pari al 20% di
quelli previsti per ciascun corso, cosi' ripartiti:
      -  20  (venti)  nel  corso  delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
      - 3 (tre) nel corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
      - 1 (uno) nel corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
      - 5 (cinque) nel corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
      -  2  (due)  nel  corso  del  Corpo  di  amministrazione  e  di
commissariato dell'Esercito.
    Qualora  il  numero  dei  posti  in  uno o piu' dei corsi dovesse
essere  modificato  come previsto nel precedente art. 1, comma 9, del
presente  decreto,  il  rispettivo  numero dei posti riservati verra'
ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata.
    2.   I   posti  riservati  agli  allievi  delle  Scuole  militari
dell'Esercito   che   non  fossero  ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti  idonei  saranno  devoluti,  ai  sensi dell'art. 34 della
legge  31 maggio 1975, n. 191, secondo l'ordine della graduatoria, ai
concorrenti  idonei  che,  alla  data  di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande  di partecipazione al concorso, fossero
alle  armi  nell'Esercito  in  qualita'  di  ufficiali  inferiori, di
sottufficiali  o  di  militari  di  truppa  in  ferma volontaria o in
rafferma.  I  posti che, a seguito di detta devoluzione, risultassero
ancora non ricoperti saranno devoluti, fermo restando quanto indicato
nel  precedente  art. 1, comma 3, secondo l'ordine della graduatoria,
agli altri concorrenti idonei.